Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2002 n. 289

10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonchè di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze

- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonchè di quelle disciplinate dal regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le società di capitali.

12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi.

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle

17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della Legge 13 maggio 1999, n. 133. Titolo III Disposizioni in materia di spesa Capo I Spese delle amministrazioni pubbliche

Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente Legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Art. 24 (Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. è comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del Decreto- Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente Legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 3 giugno 1999 , n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata Legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

Art. 25. (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonchè norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

 

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